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Proposta di modifica n. 23.3 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.379 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 26/11/14

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 23. – (Modifica dell'articolo 86 della Costituzione).1. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
   «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica; L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».