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Proposta di modifica n. 9.18 al ddl C.1458 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 05/08/13

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. È riservata una quota del 5 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, con particolare riguardo alle ex-caserme e strutture dell'esercito abbandonate, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da destinare a progetti di sviluppo di «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.