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Proposta di modifica n. 39.16 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.379 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 26/11/14

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, fino all'entrata in vigore della presente legge costituzionale non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, mentre, alla stessa data, cessano per i senatori già nominati a vita.