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Proposta di modifica n. 11.13 al ddl C.1458 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 05/08/13

  Sostituire il comma 12-quinquies, con il seguente:
  12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca, ad un intermediario finanziario o alla Cassa depositi e prestiti che istituisce un proprio Fondo a tale scopo, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. La Cassa depositi e prestiti con apposita convenzione con le Poste Spa può aprire sportelli territoriali per i rapporti con i creditori delle pubbliche amministrazioni. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca, un intermediario finanziario o la Cassa depositi e prestiti, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.