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Proposta di modifica n. 1.69 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/11/14

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 9.500, di euro 12.125, di euro 14.750 e di euro 17.375;

  all'articolo 3, dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.