Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.40 ai ddl C.784 , C.1343 , C.1874 , C.1901 , C.1983 , C.1989 , C.2321 , C.2351 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/12/14

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   7-bis è sostituito con il seguente: Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, a il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso in cui la madre abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi dell'Autorità nazionale della privacy, contatta la madre senza notifica alcuna. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni dei luogo di residenza della madre ovvero di nascita del figlio. L'istanza può essere presentata una sola volta».