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Proposta di modifica n. 1.217 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/12/14

Al comma 21, lettera a), capo verso «756-bis», al primo periodo, sostituire le parole: «tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione» con le seguenti: «tramite ,liquidazione diretta nel mese di marzo di ciascun anno della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione» e al secondo periodo, sostituire le parole: «a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19» con le seguenti: «alla stessa tassazione delle anticipazioni dell'indennità di fine rapporto secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 19».

        Conseguentemente, al medesimo articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 21, sopprimere lo lettera b).

            b) al comma 23, sopprimere le seguenti parole: «abbiano alle proprie dipendenze meno di 5O addetti e»;

            c) al comma 24, sopprimere le seguenti parole: «abbiano alle proprie dipendenze meno di 5O addetti, i quali»;

            d) al comma 25, sostituire le parole: «possono accedere» con le seguenti: «accedono»;

            e) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro che accedono al finanziamento assistito di cui al presente comma spetta uno sgravio contributivo pari al 15 per cento delle quote maturande liquidate nel limite del finanziamento ricevuto. I datori di lavoro che accedono al finanziamento assistito di cui al presente comma possono posporre, senza alcun onere a loro carico, la corresponsione al lavoratore della quota maturanda richiesta fino alla data di effettiva liquidazione del finanziamento»;

            f) al comma 27, sopprimere le parole: «per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50» e sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

            g) al comma 28, dopo le parole: «di ultima istanza» aggiungere le seguenti: «, e di accesso al finanziamento di cui al comma 25, »;

            h) dopo il comma 28, aggiungere i seguenti: «28-bis. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché con cessione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui al comma 21, lettera a)».