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Proposta di modifica n. 1.315 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/12/14

Al comma 42, apportare le seuenti modificazioni:

Alla lettera a), numero 2), dopo il capoverso "2-bis", dopo la lettera b) inserire il seguente: "2-ter) La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sosenute per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio esistente";

Alla lettera b) premetter al numero 1) il seguente: "01) al comma 1, dopo le parole "interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis" sono inserite le seguenti: "nonchè per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio";

Conseguentemente:

dopo il comma 122, inserire il seguente:

"122-bis. Una quota non inferiore al 40 per cento delle risrose del fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-lege 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è destinato alle attività di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dagli immobili adibiti all'uso scolastico."

All'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: "triplo" con la seguente: "quadruplo".