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Proposta di modifica n. 1.315 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/12/14

Al comma 42, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), numero 2), dopo il capo verso «2-bis», inserire il seguente: «2.ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio esistente»;

            b) alla lettera b), premettere al numero 1) il seguente:

                «01) al comma 1, dopo le parole: «interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis» sono inserite le seguenti: «nonché per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto dal patrimonio edilizio».

        Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».