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Proposta di modifica n. 1.390 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 11/12/14

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

        «43-bis. Nell'ambito delle 'risorse annualmente destinate alla ricostruzione privata, a partire dall'anno 2015, una quota fino ad un massimo dell'l per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del l o giugno 2014».

        «44-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata e pubblica, una quota fino ad un massimo dell'l per cento sull'ammontare di contributi privati già assegnati ai sensi dell'art 7-bis, comma 1 della Delibera Cipe 23 marzo 2012 n. 43 come rifinanziato con la presente norma, nonché sull'importo impegnato su edilizia pubblica tramite ob»''Jligazioni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia delle finanze del 29 ottobre 2012 relative all'anno precedente possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, dagli enti locali e dagli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione nell'ambito delle risorse a ciascuno assegnate. Per il 2015 l'assegnazione da parte del CIPE ai comuni del cratere, ad eccezione del comune di L'Aquila, è pari all'1,5% dei contributi concessi l'anno precedente con il successivo riassorbimento delle risorse eccedenti la quota dell'1 % sulle assegnazioni relative ai tre anni successivi».

        Conseguentemente:

            – all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo», con la seguente: «quadruplo».

            – Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2015:  –  50.000.000;

            2016:  –  50.000.000;

            2017:  –  50.000.000.