presentato il 12/12/2014 in V Bilancio del Senato da Stefano LEPRI (PD) e altri 21 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 12/12/14
Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
«89-bis. I soggetti espulsi dall'attività produttiva, senza tutele per disoccupazione o mobilità e con almeno sessantadue anni di età e trentacinque di contribuzione, possono ottenere la pensione senza versamento dei contributi volontari, purché ridotta di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma».
Conseguentemente:
a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintulo»;
b) alla Tabella A,
voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: 105.000.000;
2016: 105.000.000;
2017: 105.000.000;
voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: 5.000.000;
2016: 5.000.000;
2017: 5.000.000;
voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: 5.000.000;
2016: 5.000.000;
2017: 5.000.000;
voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: 5.000.000;
2016, 5.000.000;
2017: 5.000.000.