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Proposta di modifica n. 1.002 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/12/14

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

        «120-bis. Per l'anno 2015, le università statali e gli enti pubblici di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. È abrogata qualsiasi altra disposizione limitativa del turn over riferita alle università statali e agli enti pubblici di ricerca».

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 1, sopprimere il comma 122;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2015: – 105.000.000;

        2016: – 105.000.000;

        2017: – 105.000.000.

            c) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quadruplo».