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Proposta di modifica n. 2.78 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/12/14

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente:

        ''423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442''.

        12-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

        12-quater. All'articoio 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2015: –10.500.000;

            2016: –14.000.000;

            2017: – 14.000.000.