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Proposta di modifica n. 2.274 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/12/14

Dopo il comma 31, inserire il seguente comma:

        «31-bis. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, ampliando i posti a concorso fino ad un massimo di 250 unità; dunque può assumere 900 vincitori e idonei del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014 a decorrere dal 1º gennaio 2015».

        Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2015: – 7.500.000;

            2016: – 7.500.000;

            2017: – 7.500.000.