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Proposta di modifica n. 2.547 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/12/14

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

        «62-bis. Con effetto dall'anno 2015, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Tale incremento si aggiunge a quello complessivo de116,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applica agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della ''Tabella danno biologico'' di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000».

        Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.