Proposta di modifica n. 2.692 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/12/14

Dopo il comma 72, inserire il seguente:

        «72-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, cosi come convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125».