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Proposta di modifica n. 2.1013 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 16/12/14

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

        «143-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 5 marzo 1990, n. 5, le parole: ''dieci anni'' sono sostituite da ''tre anni''. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 5. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 7 Febbraio 1979, n. 29. Sono abrogati gli articoli 12-septies, 12-opties e 12-novies della legge 30 luglio 2010, n. 122».