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Proposta di modifica n. 2.1719 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/12/14

INAMMISSIBILE

Al comma 271, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

        «Il comma 568-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

        ''568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

            a) allo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente, dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli organismi partecipati comunque denominati ed in qualsiasi forma giuridica esistenti. Se lo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato è in corso ovvero è deliberato, anche nel contesto attuativo dei piani operativi, non oltre il 31 dicembre 2015, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento dell'organismo partecipato comunque denominato sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente o un organismo partecipato controllato indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante o all'organismo controllante comunque denominato non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

            b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute, in organismi comunque denominati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi''».