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Proposta di modifica n. 1.390 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 19/12/14

RITIRATO

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«43-bis. Nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla ricostruzione privata, a partire dall'anno 2015, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014.»

«43-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata e pubblica, una quota fino ad un massimo dell'1 per cento sull'ammontare di contributi privati già assegnati ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 della Delibera Cipe 23 marzo 2012 n. 43 come rifìnanziato con la presente norma, nonché sull'importo impegnato su edilizia pubblica tramite obbligazioni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio di cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia delle finanze del 29 ottobre 2012 relative all'anno precedente possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, dagli enti locali e dagli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione nell'ambito delle risorse a ciascuno assegnate. Per il 2015 l'assegnazione da parte del CIPE ai comuni del cratere, ad eccezione del comune di L'Aquila, è pari all'1,5% dei contributi concessi l'anno precedente con il successivo riassorbimento delle risorse eccedenti la quota dell'1% sulle assegnazioni relative ai tre anni successivi».

«43-quater. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015/2016). E' altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Le risorse per le annualità 2015/2016 trovano copertura sulle economie accertate nelle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 dell'anno 2013 sul capitolo n.1358 del Ministero dell'Interno/ovvero sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della citta dell'Aquila sull'OPCM n.4013/99.»

«43-quinquies. In materia di risorse stanziate e non utilizzate per la ricostruzione del Comune dell'Aquila, della Provincia e dei comuni del cratere si applicano le seguenti disposizioni:

a) le eventuali economie accertate alla conclusione dell'intervento di riparazione/ricostruzione sulla base dei dati di monitoraggio di cui al decreto ministeriale del Ministero delle economia e finanze 29 ottobre 2012 restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti direttamente dai Comuni, restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) per la gestione delle risorse correlate al sisma e delle economie di cui alle lettere precedenti ovvero in relazione agli adempimenti derivanti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione dei bilanci, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Sindaco del Comune dell'Aquila, ai sensi del comma 585, del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, presso la quale far confluire tutte le risorse pubbliche correlate alle attività della ricostruzione;

d) le somme già assegnate al Comune dell'Aquila per detti scopi e non utilizzate sono attribuite alla contabilità speciale.

e) il titolare della contabilità speciale con il supporto e l'asseverazione del collegio dei revisori interno all'Ente rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal richiamato Regio decreto e dalle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze.»

«43-sexies. Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare la previsione di cui all'art.4 commi 6, 6 quater, 7 e 8 della Legge 125 del 30/10/2013 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 % dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il ed. concorso "Ripam Abruzzo", di cui all'art. 67 ter del D.L.83/2012 convertito con Legge n.134/2012. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate - per le sole annualità 2015 e 2016 - in deroga al limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui al DL n.90 del 24/06/2014, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 nonché nei limite della dotazione organica dell'Ente.»

Conseguentemente :

- all'art. 3, comma 21, lett g) sostituire la parola: "triplo" con la seguente: "quintuplo".

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: -100.000.000;

2016: -100.000.000;

2017: -100.000.000.