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Sub Emendamento n. 1.9208/2 dell'emendamento 1.9208 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/12/14

All'emendamento 1.9208, dopo il comma 119-bis aggiungere il seguente:

        «119-ter. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica».