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Sub Emendamento n. 2.9810/45 dell'emendamento 2.9810 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/12/14

All'emendamento 2.9810, comma 156-quinquies, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il personale non ricollocato nell'arco di 48 mesi a decorrere dalla data di messa in disponibilità, in deroga all'articolo 34, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 ed in luogo della risoluzione del rapporto di lavoro, è in ogni caso riutilizzato anche, ove necessario, tramite la stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale».

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: «triplo» con la seguente: «quintuplo»;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2015: – 80.000.000;

            2016: – 80.000.000;

            2017: – 80.000,000.