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Proposta di modifica n. 2.1757 al ddl S.1698 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/12/14

Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:

272-bis) All'art. 1, comma 562 della legge 296 del 27 dicembre 2006, dopo le parole: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque".