presentato il 12/01/2015 in I Affari Costituzionali del Senato da Loredana DE PETRIS (Misto) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 12/01/15
Premettere il seguente:
«Art. 01. 1. La presente legge entra in vigore dopo la promulgazione della legge di revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della costituzione.
2. Fino all'entrata in vigore della presente legge si apportano al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni le seguenti modifiche:
''all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83,.
all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno, di ciascuna lista con accanto le due righe per l'espressione delle preferenze.
All'articolo 18-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. 0gni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, la prima presentata secondo un determinato ordine, con alternanza di genere e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 25 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione. La seconda in ordine alfabetico e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 75 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione, sulla quale gli elettori esprimeranno voto di preferenza.
All'articolo 58 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
Se lo ritiene può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome del candidato prescelto, ovvero il nome e il cognome nel caso vi fossero omonimie, se dovesse esprimere una seconda preferenza dovrà scegliere un candidato di genere diverso da quello scelto per la prima preferenza. In caso siano espresse preferenze per due candidati dello stesso genere entrambe le preferenze non saranno valide''.
L'articolo 77 è sostituito dal seguente:
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina la cifra individuale di ogni candidato tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione
3) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più giovane.
4) determina l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista, dividendo la somma delle cifre elettorali di tutti i candidati della lista per la cifra elettorale della lista stessa
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista.
L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1 in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio.
3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.
4) stabiliti i seggi da attribuire a ciascuna lista in ogni circoscrizione provvederà ad assegnare i seggi alle liste con preferenza (75 per cento degli eligenti) e alle liste bloccate (25 per cento degli eligendi) Per assegnare i seggi nella lista bloccata dividerà il numero di seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione per 100 e moltiplicherà per 25 approssimando per difetto all'unità inferiore. I seggi restanti, assegnati alla lista nella circoscrizione, verranno attribuiti alla lista sulla quale sono state espresse le preferenze.
5) Per assegnare i seggi alle liste che, secondo i calcoli di cui al numero 2, non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista in modo da garantire una proporzione tra gli eletti con preferenza e quelli su liste bloccate, si dividerà il totale dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni alla lista per 100 e si moltiplicherà per 25, quindi si stabilirà una graduatoria delle circoscrizioni elettorali sulla base dell'incidenza delle preferenze sul voto di lista, quindi si assegneranno i seggi alle ,liste bloccate in quelle circoscrizione dove il rapporto di incidenza è più alto fino alla concorrenza con il risultato della divisione. I restanti seggi verranno assegnati nelle circoscrizioni dove il risultato del calcolo di cui al numero 2) ha dato i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio.
6). L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista indicando quanti seggi per la lista con preferenza e quanti seggi per la lista bloccata.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
L'articolo 84 è sostituito dal seguente:
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista bloccata (25 per cento degli eligendi), secondo l'ordine di presentazione e proclama eletti i candidati compresi nella lista con preferenze (75 per cento degli eligendi), secondo la graduatoria di cui al numero 3) dell'articolo 77, in caso di parità proclama eletto il più giovane di età.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. L'ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».