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Articolo premissivo n. 01.4 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/01/15

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.'';

            b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore.''.

        2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.'';

            b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.''.

        3. Art. 01. – (Efficacia) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo, e comunque a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data del 30 giugno 2016.

        Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».