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Articolo premissivo n. 01.10 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/01/15

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario)

        1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario di cui alla parte II della Costituzione, si applicano il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 957, n. 361, e successive modificazioni, nonché il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, con le modificazioni strettamene necessarie e conseguenti all'espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma successivo.

        2. Ai fini di cui al primo comma, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo recante le modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 957, n. 361, e successive modificazioni, nonché le modificazioni al testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, strettamente necessarie e conseguenti all'espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, sulla base del seguenti criteri e principi direttivi: ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista presce1ta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati della lista medesima; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diversi della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza; sono vietati altri segni o indicazioni.

        3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione».