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Articolo premissivo n. 01.13 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/01/15

All'articolo 1 premettere il seguente:

        Art. 01. - 1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione del Senato della Repubblica le norme recate dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per, genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

            b) All'articolo 16, comma 1, lettera a), sostituire le parole «3 per cento» con le seguenti «2 per cento» e lettera b), n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;

            c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;

        Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».