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Proposta di modifica n. 1.1005 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/01/15

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella ''A'' allegata al presente testo unico. La presentazione delle candidature deve garantire la parità di genere. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurininominali. Fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».