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Proposta di modifica n. 1.1019 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/01/15

Al comma 1, capoverso «articolo 1», comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a proporre in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali del territorio nazionale».

        Conseguentemente: sopprimere la Tabella A e B;

        al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tabella A allegata al presente testo unico» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2;».