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Proposta di modifica n. 1.20 al ddl S.1559 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/01/15

Sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1. 1. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,  n. 641, dopo il punto 8., aggiungere il seguente: ''9. iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58''. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, nonché la denominazione di ''organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". Tale organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di ''albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

4. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di ''consulenti finanziari indipendenti". Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole ''promotori finanziari" o ''promotore finanziario", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: ''consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede'' o ''consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari indipendenti".

5. L'organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 2 la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 2 ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio di operatività dell'''organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

7. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nei limiti di 0,2 milioni di euro per l'anno 2016, affluiscono ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze da destinare alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituto, ai sensi del quarto periodo, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla Consob, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con regolamento adottato dalla Consob sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria;

b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;

c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sono abrogati l'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il Capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole ''il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179'' sono sostituite dalle seguenti: ''il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob''. All'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente: ''d-septies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste"'.».