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Proposta di modifica n. 2.5 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.357 , C.379 , C.329 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1259 , C.1273 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 20/01/15

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
  «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.
  Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.
  La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»