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Proposta di modifica n. 1.88 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/01/15

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 5-quinquies, è inserito il seguente:
  «5-sexies. Al fine di favorire l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici nonché, valorizzare le professionalità acquisite dagli stessi, nel caso in cui il personale di cui sopra, a conclusione delle procedure concorsuali a tempo indeterminato, sia stato assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi per sopravvenuti vincoli assunzionali ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 2010, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato di coloro che risultano vincitori nelle graduatorie concorsuali definitivamente approvate e vigenti dell'Ente e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dipendenti con contratti a tempo determinato nel medesimo Ente a condizione che rispettino i seguenti parametri:
   a) rapporto media dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in condizioni di dissesto;
   b) essere in regola con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2013;
   c) incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 35 per cento;
   d) rispetto, per l'annualità 2014, dei parametri previsti ex articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale a tempo determinato, iscritti nello stato di previsione dei medesimi enti locali.