Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.121 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/01/15

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è prorogato fino al 31 dicembre 2015. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) svolge, su richiesta del Governo, le sole funzioni connesse all'attuazione degli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle more della revisione della Parte seconda della Costituzione, la Corte dei conti, nel quadro delle proprie funzioni di controllo e referto, elabora i rapporti, effettua le valutazioni, formula le proposte e adotta le iniziative di cui agli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tal fine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Corte medesima, sono definite la destinazione dei beni strumentali e del personale del CNEL, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico di provenienza con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, periodi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Dall'applicazione delle disposizione recate nel presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.