Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.06 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/01/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta e della revisione delle liste elettorali di cui al Titolo II del decreto dei Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentito l'Istat e acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale. I suddetti decreti definiscono altresì un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. Per l'attuazione del presente comma, l'Agenzia per l'Italia Digitale sostiene una spesa fino a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  2. Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:
   «3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massimo, di dati, servizi e transazioni necessari ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici e di stato civile nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR».

  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità di funzionamento dell'archivio nazionale informatizzato dello stato civile, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
  4. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle modalità per la fornitura dei dati ai fini della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le conseguenti modifiche ed integrazioni della disciplina di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.