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Proposta di modifica n. 10.13 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 22/01/15

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.