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Proposta di modifica n. 10.174 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 22/01/15

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Gli adempimenti e i versamenti dei contributi e dei tributi non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuati entro il 16 giugno 2015, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  8-ter. I versamenti di cui al comma 8-bis possono essere effettuati, al netto dei pagamenti già eseguiti, anziché in unica soluzione, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 giugno 2015. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a partire dal 17 giugno 2015 e fino alla data del versamento.
  8-quater. Per le rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione di cui al comma 8-bis, i versamenti riprendono a decorrere dal mese di giugno 2015, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
  8-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati i commi da 613 a 615.