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Articolo aggiuntivo n. 12.02 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 22/01/15

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.