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Articolo aggiuntivo n. 14.013 al ddl C.2803 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 22/01/15

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riapertura dei termini per la richiesta di ripristino degli uffici del giudice di pace).

  1. Fermo quanto previsto al comma 9, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di pubblicazione di cui al secondo periodo, due o più enti locali, consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi a norma del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi precedentemente compresi nel circondario di più uffici e attualmente inclusi nel circondario di un unico tribunale. La richiesta è formulata in conformità ad un modello standard predisposto dal Ministero della giustizia e pubblicato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla Gazzetta Ufficiale. Della pubblicazione è data notizia sul sito internet del medesimo Ministero.
  2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
  3. Nei casi di cui al comma 1, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo messo a disposizione dagli enti locali richiedenti.
  4. Si applica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
  5. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  6. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati.
  7. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati; tali decreti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  8. Gli uffici del giudice di pace ripristinati sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno già formulato richieste a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sulla base delle quali è stato disposto il mantenimento di uffici del giudice di pace.
  10. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.