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Proposta di modifica n. 21.1 al ddl C.2613 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 23/01/15

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 21. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).- 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza, vigila sul rispetto della Costituzione.

  Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

  Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

  Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».
  Art. 21-bis.- (Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). – 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni e goda dei diritti politici e civili.

  L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

  L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 22 con il seguente:
  Art. 22. (Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).- 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

  Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

  Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

  I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

  È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

  La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

  Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

  Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

  all'articolo 23, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

   sostituire l'articolo 24 con il seguente:
  Art. 24. (Scioglimento della Camera dei deputati).- 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

  Se la scadenza della Camera cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la sua durata è prorogata. Le elezioni della nuova Camera si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

  dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:
  Art. 24-bis. (Modifica dell'articolo 89 della Costituzione). –1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

  Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione dell'elezione della Camera dei deputati e lo scioglimento della stessa, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».
  Art. 24-ter. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

  Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

  Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri».
  Art. 24-quater. – 1. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

  dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
  Art. 28-bis. – 1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».