Proposta di modifica n. 1.7
al ddl C.925-B in riferimento all'articolo 1.
presentato il 27/01/2015 in II Giustizia della Camera da David ERMINI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/01/15
Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche online e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.
Se non è noto il luogo indicato nel comma 1 la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.».
Conseguentemente,
sopprimere il comma 6.