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Proposta di modifica n. 3.10 al ddl C.925-B in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 27/01/15

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati. Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto.

  Il comma 7 è abrogato.