Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.02 al ddl C.925-B in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 27/01/15

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.