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Sub Emendamento n. 1.7001 TESTO 2/264 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/01/15

All'emendamento 1.7001 (testo 2), dopo il numero 13), inserire il seguente:

        «13-bis) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

        "24-bis. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del dirltfo di voto degli elettori temporaneamente all'estero)

        1. Possono votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votarei familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

        2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per Uri tunica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

        3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di 'cui al comma 1, annotando la sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri per la trasmissione agli uffici consolati competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del .voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero con le modalità previste dalla presente legge.

        4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

        5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

        6. Nel caso previsto dall'articolo 20. comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno.«;

            b) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 3, le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ammessi al voto per corrispondenza al sensi della presente legge";

        2) al comma 5. le parole "all'elettore che si presenti personalmente,", sono soppresse;

        3) al comma 7, le parole "alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge".

            c) all'articolo 13, al comma 1, le parole "residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti "ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge«;

            d) all'articolo 14, comma 2, le parole "dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "degli elenchi dì cui all'articolo 12, com'ma 7";

            e) l'articolo 19 è abrogato;

            f) all'articolo 20:

        1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza. di libertà. e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.";

        2) al comma 2, le parole da "in cui non vi sono" a "all'articolo 19, comma 4" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1-bis".

        24-ter. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104"».