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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

        1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

        2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

        3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

        4. II risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

        5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, in caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

        6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

        7. Le modalità per 1 indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

        8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

        9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

        10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

        11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

        12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

        13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

        14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

        15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

        16. E designato il candidato che ottiene il numero più alto di voti.

        17. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del designato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.

        18. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei garanti di cui al comma 8, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

        19. Il collegio dei garanti di cui al comma 8 fornisce la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie ai fini della corrispondenza tra i risultati delle elezioni primarie e l'ordine di lista, nel rispetto anche delle disposizioni relative alla successione di genere nella lista prevista dall'articolo 1,comma 9, lettera b)».