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Articolo aggiuntivo n. 1.0.20 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le candidature nei collegi";

            b) al secondo comma, le parole: "Insieme con le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Per le candidature nei collegi" e le parole: "della lista dei candidati" sono sostituite dalle seguenti" delle candidature nei collegi";

            c) al terzo comma, le parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.«;

            d) al quinto comma, le parole: "di lista" sono soppresse;

            e) al sesto comma, le parole: "di una lista di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "di una candidatura di collegio";

            f) al settimo comma, le parole: "della lista di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "della candidatura nei collegi" e le parole: "la lista" sono sostituite dalle seguenti: "la candidatura nei collegi";

            g) l'ottavo comma è abrogato».