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Articolo aggiuntivo n. 1.0.21 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "della lista dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature nei collegi" e le parole: "a ciascuna lista" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascuna candidatura nei collegi"».