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Articolo aggiuntivo n. 1.0.22 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, alinea, le parole: "delle liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature nei collegi";

            b) al primo comma, numeri 1) e 2); le parole: "le liste" sono sostituite dalle seguenti: "le candidature nei collegi";

            c) al primo comma, numero 3), le parole: "le liste" sono sostituite dalle seguenti: "le candidature nei collegi" e le parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e" sono soppresse;

            d) al primo comma, numero 4), le parole: "cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali" sono sostituite dalle seguenti: "dichiara non valide le candidature nei collegi, per le quali";

            e) al primo comma, numero 5), le parole: "cancella dalle liste i nomi" sono sostituite dalle seguenti: "dichiara non valide le candidature nei collegi";

            f) al primo comma, il numero 6) è abrogato;

            g) al primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto, in fine, il seguente:

        "6-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi di candidati già presentatisi, in altro collegio";

            h) al secondo comma, le parole: "di ciascuna lista" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nei collegi";

            i) al terzo comma, le parole: "delle liste contestate o modificate" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati contestati"».