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Articolo aggiuntivo n. 1.0.12002 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano)

        1. AI testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato";

            b) all'articolo 30, comma 1, dopo il numero 10 è aggiunto il seguente:

        "10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera c)";

            c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

        "Art. 30-bis. - 1. Ogni Prefettura - ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:.

            a) predisporre le cabine elettorali in un locale idoneo della Prefettura;

            b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

            c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

            d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), recanti uno spazio per I'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata, che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà;

            e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), corredate da appositi sigilli antimanomissione e recanti un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale;

            f) stampare un prospetto di tutte le liste di candidati di tutte le circoscrizioni da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo";

            d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;

            e) all'articolo 31, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. - Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

            a) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

            b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista e del numero progressivo;

            c) una o più linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito";

            f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinaria e della votazione anticipata";

        2. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:

        "Art. 41-bis. -1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

        2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

        Art. 41-ter - 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizio ne del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

        Art. 41-quater - 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare. A tal fine:

            a) riceve la scheda di voto e la busta di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettere b) e c);

            b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta o il numero progressivo della stessa ed eventualmente esercitando, ove consentito, il voto di preferenza; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;

            c) consegna la busta contenente la scheda al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera d), lo compila e lo sottoscrive;

            d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;

            e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera e) e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consulta bile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

        Art. 41-quinquies -1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui all'articolo 41-quater, comma 1, lettera e), ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefettura di destinazione con spedizione raccomandata, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

        Art. 41-sexies - 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies, apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui all'articolo 41-quater, comma 1, lettera e). Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura "Voto anticipato" e ad accorparle al materiale di ogni sezione da inviare ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

        2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste; in tali casi, il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine e in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato".

        3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente schede di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, un numero di schede corrispondente a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non è siglato né timbrato";

            b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

        "Art. 45-bis. -1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, comma 8, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

            a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;

            b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente nei registri elettorali;

            c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

            d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

            e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

        2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro; in tale caso, il votante che si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto".

        4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 48, dopo il comma 1 è Inserito il seguente:

        "Nel caso in cui al seggio siano state recapitate una o più schede di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e ti segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis";

            b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto" sono soppresse;

            c) all'articolo 67, comma 1, numero 3), dopo le parole: "o la firma dello scrutatore", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,";

            d) all'articolo 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

        "3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare" e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata";

            e) all'articolo 70, comma 1, le parole: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62";

            f) all'articolo 70, comma 2, le parole: "che non siano quelle prescritte dall'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31".

        5. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001 n. 459, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono ammessi a votare nella medesima circoscrizione anche i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero da almeno trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 4-bis della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km. dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni".

        6. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, aggiungere il seguente:

        «4-bis. - 1. I cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, di cui all'articolo 1, che intendono esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero ne danno comunicazione, in forma scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Essi mantengono in ogni caso l'iscrizione nelle liste elettorali del rispettivo Comune italiano di residenza.

        2. I comuni sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero dell'Interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi di tali elettori al Ministero degli Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvedono ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui al comma 3.

        7. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 4. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui al comma 1.

        8. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri (a loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri "Dove siamo nel mondo", indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Qualora un elettore voglia esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, la comunicazione di cui al presente comma è obbligatoria e deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine del periodo di permanenza".

        9. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: "I cittadini iscritti al registro di cui al comma 3 dell'art. 4-bis, che non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dal comma 1 del medesimo articolo, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto";

            b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        2-bis. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui all'art. 4-bis".

        10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I maggiori risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo andranno ad aumentare le risorse previste dal Fondo.

        11. L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

        12. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:

"2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

        Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsa bile non può essere superiore a 40 euro per il via io di andata e ritorno per ogni elettore. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'Interno e fanno carico sugli stanzia menti del relativo stato di previsione per le spese elettorali"».