Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.49 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "Il Ministero dell'interno, non oltre ventisei giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, invia agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6";

            b) i commi 2 e 3 sono soppressi;

            c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unita mente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'Interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento"».