Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.52 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis. - 1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati di controllo elettorali, ai quali compete il controllo, di ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

        2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal capo dell'ufficio consolare, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio stesso, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il presidente del comitato è designato dal capo dell'ufficio consolare tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio consolare. Il presidente designa fra i membri del comitato un segretario.

        3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

        4. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione delle buste di cui all'articolo 12, comma 6, di controllo e di custodia di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione.

        5. I membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:

            a) assistere alle operazioni dì cui al comma 4;

            b) verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato;

            c) mettere a verbale eventuali osservazioni.

        6. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Delle operazioni compiute viene dato conto in un verbale.

        7. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro 48 ore.

        8. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».