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Articolo aggiuntivo n. 1.0.54 al ddl S.1385 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/01/15

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Dopo l'articolo 13, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Istituzione, composizione e funzioni dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero)

        1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria è istituito presso ciascuna circoscrizione consolare presente in ogni Stato estero un comitato di controllo dello svolgimento delle elezioni, di seguito denominato comitato di controllo'.

        2. Fanno parte di diritto dei comitati dì controllo:

            a) il console;

            b) il presidente del Comitato degli italiani all'estero (Comites) locale;

            c) i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) rappresentanti del territorio, ove presenti.

        3. I comitati di controllo sono integrati, qualora il delegato della lista presente alla competizione elettorale lo ritenga necessario, dai rappresentanti di lista scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali consolari. I delegati di lista sono autorizzati a designare direttamente, o tramite persone da essi autorizzate mediante atto pubblico, i rappresentanti della lista medesima nella circoscrizione Estero.

        4. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

        5. Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, i membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:

            a) assistere a tutte le operazioni svolte nel consolato; o svolte dal consolato relative al voto, comprese le operazioni preliminari all'assegnazione del contratto di appalto per la stampa delle schede elettorali, nonché per la preparazione e la spedizione dei plichi elettorali;

            b) chiedere di verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato, senza prendere annotazioni private sui nominativi di coloro che, per tale motivo, non partecipano alle consultazioni elettorali e referendarie;

            c) mettere a verbale eventuali osservazioni;

         d) comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle operazioni di cui al presente comma"».